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Ordinanza — n. 4062/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and reiteration of rejected appellate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4062/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the second-instance conviction for theft and property damage. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of a mitigating circumstance regarding the low value of stolen goods, but the court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. The decision emphasized that the lower courts had provided a logical and coherent reconstruction of criminal responsibility based on established facts, and the Supreme Court cannot act as a fact-finding body by re-reading evidence or adopting new parameters.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or apply new parameters to criminal responsibility, as this would transform it into a court of first instance; appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning rather than reiterating rejected grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds Court of Cassation role factual reconstruction limits mitigating circumstance denial property damage value reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 62 n.4 c.p.
Art. 168-bis c.p.
2.11 ricorso lamenta vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova di responsabilità dell'imputato, violazione di legge con riguardo all'art. 168-bis c.p. e all'art.
art. 168-bis c.p
2.11 ricorso lamenta vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova di responsabilità dell'imputato, violazione di legge con riguardo all'art. 168-bis c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801
sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ORAZIO nato a LATINA il 15/10/1989 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Leone Orazio ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la condanna, disposta dal giudice di prime cure, ad anni due, mesi quattro, di reclusione ed euro 460,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n.2, 61 n.5 c.p. 2.11 ricorso lamenta vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova di responsabilità dell'imputato, violazione di legge con riguardo all'art. 168-bis c.p. e all'art. 62 n.4 c.p.

3. Tutti i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono in doglianze con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, infatti, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico- giuridici, circa il profilo della penale responsabilità del prevenuto. 3.1.

La penale responsabilità viene infatti confermata sulla scorta delle risultanze degli accertamenti operati dai Carabinieri giunti sul luogo, delle dichiarazioni rese dal testimone, nonché delle ispezioni effettuate nell'abitazione da cui era stato visto il Leone darsi alla fuga (p.4-5). Si tratta di elementi indiziari che hanno consentito alla Corte territoriale di ricostruire, in modo logico, coerente e motivato, la penale responsabilità del Leone. 3.2. Altresì motivato è il diniego di ammissibilità alla messa alla prova, tenuto conto dei precedenti penali a carico del prevenuto, sintomatici dell'abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio (p.5-6) e della inadeguatezza del programma proposto anche in relazione all'assenza di condotte riparatorie. 3.3.

Infine, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., il giudice distrettuale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie, il danneggiamento della finestra), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia entrambi i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 p F ---, "