Cassation court dismisses appeal regarding minor damage mitigation due to irreparable document loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the request for minor damage mitigation. The appellant argued that the value of stolen items was negligible, but the court found the damage irreparable due to the loss of documents and personal effects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The mitigation for minor damage requires the prejudice to be trivial, considering both the item's value and the victim's suffering, which remains severe when documents and personal effects are lost.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSENFELT DAVIDE nato a GIUSSANO il 25/05/1970 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Rosenfelt Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624-bis c.p., rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2.Avverso la sentenza ricorre Rosenfelt Davide, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di particolare tenuità, stante il valore irrisorio dei beni di cui si è tentata la sottrazione. 3.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, aspecifico e ripropositivo di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello.
Il giudice distrettuale, infatti, nell'escludere l'ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", (nella specie, la sottrazione dei documenti ed effetti personali), senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez.4, n.6635 del 19.1.2017, Sicu, Rv.269241).
Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in c:onsiderazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 - 01) e pertanto a nulla rileva la circostanza che i beni siano stati recuperati. Il giudice distrettuale ha valorizzato, in conformità alla giurisprudenza del S.C., la circostanza che la speciale tenuità doveva essere esclusa anche in ragione del valore non determinabile dei documenti, che non si esaurisce nello stampato, ma che tiene conto anche degli effetti pregiudizievoli derivanti dalle pratiche di duplicazione degli stessi (Sez. 4, n.37795 del 21/09/2021, Rv. 281952-02) (p.3). 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 Il Consigliere es