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Ordinanza — n. 4058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the sanctioning measure, but the court found the grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to engage with the specific facts and legal basis of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of criticism procedural costs criminal procedure code motivi probatori esclusione del testimone forza di cosa giudicata materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99 comma 4 cod.pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICURO MATTEO nato a VIESTE il 30/05/1960 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.SICURO Matteo avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la de- cisione del Tribunale di Foggia in data 11/04/2022 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupel'acenti del tipo co- caina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e parte dal dato, inoppugnalbile, che in presenza di recidiva ri- conducibile a ipotesi di cui all'art.99 comma 4 cod.pen., non è consentito un giu- dizio di prevalenza, delle pure riconosciute, circostanze attenuanti generiche. La pena risulta poi determinata sulla base di criteri riconducibili al minimo edittale e le censure sul punto risultano generiche e prive di analisi censoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres