Italian court dismisses appeal against traffic fine for generic procedural arguments lacking specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Enzo Caprioli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Caprioli argued that the lower court erred in holding him responsible for breathalyzer results without prior defensive guarantees or due to equipment malfunction. The court rejected these claims as generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning, noting the officers followed the correct legal procedure for urgent assessments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific critical analysis of the contested decision's reasoning or the factual basis for liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI ENZO nato a PIACENZA il 28/04/1954 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.CAPRIOLI Enzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza i che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art.186 comma 2 lett.c), 2 sexies C.d.S.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ragione della utilizzazione degli esiti degli accertamenti etilometrici in assenza delle garanzie difensive preli- minari alla esecuzione del teste e in ordine al corretto funzionamento dell'etilonne- tro.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove i riscontri degli esami alcolimetrici hanno fornito contezza della condizione di ebbrezza, con supero dei valori soglia indicati nella disposizione violata, né il ricorrente ha allegato alcun elemento a sostegno del difetto di funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dai verbalizzanti.
Quanto alle preliminari garanzie difensive ill giudice distrettuale ha dato conto che i verbalizzanti hanno proceduto all'avviso di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. prima di procedere agli accertarnenti urgenti sulla persona e per- tanto nessuna nullità si è verificata nella specie„ tenuto conto che nessun ulteriore adempimento è richiesto al personale di PG, tantonneno quello della nomina di un difensore di ufficio, laddove l'ulteriore documentazione richiamata dalla parte ri- corrente, come presente nel fascicolo delle indagini preliminari, attiene agli adem- pimenti cui sono tenuti gli ufficiali di polizia giudiziaria a seguito dell'acquisizione della notizia di reato (verbali di identificazione, di elezione di don-licilio e di richiesta di nomina dì difensore di fiducia) e pertanto si riferiscono ad una fase successiva allo svolgimento dell'accertamento alcolimetrico.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 5 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere esten