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Ordinanza — n. 4055/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against blood test consent ruling due to generic and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Paolo Serritella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Serritella argued that the lower court erred by not requiring his consent for blood tests and failed to recognize mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, lacking specific criticism of the lower court's reasoning or analysis of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of necessary criticism of the lower court's arguments or analysis of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of criticism blood test consent mitigating circumstances revisione della sentenza penale allegazioni contraddittorie di persecuzione censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRITELLA PAOLO nato a RAVENNA il 29/06/1968 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.SERRITELLA Paolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione dei Tribunale di Ravenna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata prestazione del consenso del conducente alla effettuazione dei prelievi ematici da cui risultava evidenziato il superamento della soglia penalmente rile- vante del tasso alcolico. Assume inoltre difetto motivazionale in relazione al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. 3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddit- torio, laddove ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità per escludere la necessità del consenso del paziente per trattamenti sanitari anche diagnostici per finalità terapeutiche; con argomenti logici è stato graduato il trattamento sanzio- natorio ed escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in considera- zione della gravità e della pericolosità della condotta, in ragione del grado di eb- brezza e dell'incidente provocato, tenuto conto dei precedenti penali e di mancanza di elementi positivi da valorizzare.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensor