Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction due to manifestly unfounded procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate evidence supporting personal drug use, but the court found these grounds generic and lacking specific criticism of the original decision. The appellate court's reasoning was deemed coherent with trial results and not manifestly illogical based on packaging and accounting evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of necessary criticism of the contested decision's arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZI MAURIZIO (CUI 00HQA07) nato a ROMA il 09/07/1961 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.LANZI Maurizio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, assumendo la mancata valu- tazione degli elementi posti a sostegno della destinazione dello stupefacente ad un uso personale.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha desunto la destinazione allo spaccio alla quantità, qualità dello stupe- facente, dalle modalità di presentazione dello stesso, già suddiviso in confezioni, con la presenza di strumenti di confezionamento di pesatura ed una documenta- zione relativa alla contabilità dell'attività di spaccio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il