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Ordinanza — n. 4048/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; facts show non-trivial drug trafficking scale and criminal links.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Greco inadmissible, upholding his conviction for drug possession and a sentence exceeding the statutory minimum. The appellant argued for a legal reclassification under Article 73(5) of the Drug Trafficking Law and a reduction in sentencing, claiming the lower court failed to justify the penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded, citing established precedent that drug quantity must be evaluated alongside other indicia of scale, such as storage methods and criminal associations, to determine if the offense is minor or non-trivial.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.; The court must evaluate the totality of indicia, including quantity and criminal context, to determine if drug possession constitutes a minor offense, rejecting reliance on weight alone.

Parole chiave

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drug trafficking scale minor offense threshold sentencing discretion criminal association inadmissible appeal drug possession law proportionality principle gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90
3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché basato su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 73 d.P.R. n.309/90
3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del fg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a l'avore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018
Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022
(Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, Di Mauro, non mass.;
Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022
Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv.
Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022
283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/10/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.GRIECO Antonio ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di otto panetti di hashish destinati alla commercializzazione e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Il ricorso poggia su due motivi di ricorso con i quali si assume la errata qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere sussunto sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e il difetto motivazionale in relazione alla dosimetria della pena.

3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati. 3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché basato su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame e del merito hanno dato infatti conto di elementi sintomatici della non lieve entità del fatto: in primo luogo, la circostanza, preponderante ed ostativa alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, secondo la quale il peso del principio attivo presente nello stupefacente consentisse di confezionare oltre 3.000 dosi medie droganti; le modalità di conservazione, di occultamento, progronnico alla successiva lavorazione e destinazione al mercato costituiscono altresì indici sintomatici di una attività di smercio non trascurabile. 3.1.1 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529).

In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il Supremo Consesso in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta. (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, Di Mauro, non mass.;

Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass). Si tratta di valutazioni che la Corte territoriale, nel caso de quo, fornisce, avendo riguardo non solo e non tanto al dato ponderale ma anche, e soprattutto, al numero di dosi medie ricavabili e alle modalità dell'azione delittuosa e ai collegamenti criminosi del prevenuto, elementi idonei a dimostrare la non lieve entità del fatto.

4. Quanto poi al trattamento sanzionatorio i giudici di merito hanno fornito adeguata argomentazione logico giuridica del fatto che la pena sia stata fissata in misura di poco superiore alla media edittale, !:;ulla base dei criteri riconducibili all'art.133 cod.pen. Quanto ai profili fattuali la corte distrettuale ha dato conto della gravità del fatto per il numero di dosi ricavabili e per le complessive modalità della condotta che denotavano un collegamento con realtà criminali di assoluto rilievo. Quanto poi ai profili soggettivi e alla capacità a delinquere del reo la corte di appello ha stigmatizzato la negativa personalità del prevenuto, gravato d precedenti specifici, la circostanza che il fatto è stato commesso allorquando l'imputato era sottoposto a misura cautelare detentiva e che il comportamento processuale è risultato tutt'altro che collaborativo, assoivendo adeguatamente l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare la misura di un trattamento sanzionatorio discosto dal minimo edittale, ma comunque compreso in un range medio.

5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del fg ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a l'avore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembr