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Ordinanza — n. 4046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements due to waived grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bitetti and Ninivagi inadmissible under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged the sentencing agreement regarding dosage and requested alternative penalties, but the court noted that grounds regarding the formation of will and non-punishment conditions had been waived during the appellate stage. Furthermore, no request for alternative penalties was made at the appellate level, rendering such a claim inadmissible in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation against sentencing agreements are inadmissible if they concern waived grounds or issues the party renounced to secure the agreement, as the principle of disposition precludes such review.

Parole chiave

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sentencing agreement waived grounds cassation appeal procedural preclusion alternative penalties Code of Criminal Procedure disposition principle mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BITETTI DOMENICO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 20/01/1975 NINIVAGGI ROSITA nato a SANTERAMO IN COLLE il 22/08/1975 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.BITETTI Domenico e NINIVAGGI Rosita ricorrono, a mezzo dei rispettivi di- fensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt.599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione alla dosi- metria della pena applicata in sede di accordo e sulla mancata applicazione di pene sostitutive (Ninivaggi). Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. peri.).

Le pene risultano poi applicate nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo. Nessuna richiesta di pene sostitutive era stata inoltre avanzata dalla difesa della ricorrente Ninivaggi e pertanto risulta improponibile la istanza sostitutiva avanzata solo in sede di ricorso per cassazione (sez.6, n.33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.285090) e comunque risultando l'avviso di cui all'art.545 bis cod.proc.pen.in ragione della misura edittale della sanzione penale, in quanto superiore ai quattro anni di reclusione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deci