Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to inadmissible generic legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Domenico Dalo' inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Dalo' argued that the lower court erred in relying solely on a narcological test to prove the nature of the hashish involved in the drug trafficking charge. The court rejected these claims as generic and lacking specific criticism of the district judge's reasoning, which was deemed coherent with the trial results.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and fail to provide a critical analysis of the arguments supporting the judgment of responsibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALO' DOMENICO nato a BARLETTA il 29/09/1978 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1:2ALO' Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti fondata sul rilievo della suffi- cienza del narcotest al fine di dimostrare la natura stupefacente della sostanza ceduta.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid