Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer post-Orlando reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The appellant challenged a conviction for a minor offense, arguing against the criminal responsibility affirmed by the Court of Appeal. The court ruled that the Orlando reform prohibits personal appeals to the Cassation court, making the procedural defect incurable and resulting in the dismissal of the request along with a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation must be filed exclusively by a qualified lawyer, rendering personal submissions inadmissible under the current legal framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLOISE PASQUALINO nato a CASTROVILLARI il 30/11/1975 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avvist aljtiparti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di Appello di Bologna ha confermato, in punto a responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Modena c:he aveva riconosciuto BLOISE Paqualino colpevole della contravvenzione di cui all'art.186 comma 7 in relazione al comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l'imputato con ricorso sottoscritto personalmente il quale si doleva dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
3. In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore