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Ordinanza — n. 4040/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against road homicide conviction for lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Pierpaolo Avino's appeal against his road homicide conviction inadmissible due to the absence of specific legal grounds. Avino argued for a violation of law and lack of reasoning regarding the victim's contributory negligence under Article 589-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and lacking necessary critical analysis of the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 589-bis c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of specific critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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road homicide conviction contributory negligence inadmissible appeal lack of specific grounds Italian criminal procedure momento del reato confessione irresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 589-bis c.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVINO PIERPAOLO nato a NOCERA INFERIORE il 16/12/1991 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.AVINO Pierpaolo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di omicidio stradale occorso in data 27/10/2018.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo alla persona offesa, agli effetti di cui all'art.589 bis comma 7 cod.pen.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ri- corrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid