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Sentenza — n. 4039/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription under Articles 157 and 161 of the Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for hit-and-run without remitting the case for retrial. The appellant argued for non-punishment under Article 131 bis and claimed a lack of reasoning, but the court focused on the procedural outcome of prescription. The court held that the crime was extinguished by prescription as of July 22, 2023, rendering the conviction void regardless of the substantive arguments regarding non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The court annuls a criminal conviction when the offense is extinguished by prescription, as the procedural bar supersedes substantive defenses of non-punishment.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime hit and run offense non-punishment cause annulment of conviction Cassation procedure statutory limitation period motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDRELLI ELISA nato a BOLOGNA il 03/07/1975 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.PETRELLI Elisa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti di fuga a seguito di sinistro stradale.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e difetto di motivazione in re- lazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen..

3. Preliminarmente va riconosciuta la estinzione del reato per prescrizione ma- turata in data 22 Luglio 2023 ai sensi degli art.157 e 161 cod.pen., laddove le doglianze prospettate non si presentano inammissibili, soprattutto con riferimento alla lamentata carenza motivazionale a sostegno della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis coO.pen.

4. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente