Italian Supreme Court dismisses drunk driving appeal citing lack of minor offense exemption and procedural flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees. The appellant argued for a lack of punishability due to the minor nature of the offense, but the court found the alcohol levels and dangerous driving conditions warranted punishment. Consequently, the lower court's decision to impose a prison term and fine was upheld without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects the minor offense exemption when the drunk driving conduct poses a high public danger, and declares appeals manifestly unfounded or procedurally flawed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRAFATO CLAUDIO NICOLA nato a PALERMO il 01/07/1994 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. Barrafato Claudio Nicola ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Palermo, in data 13 Settembre 2022, ha parzialmente riformato la sentenza, emessa in data 8 Luglio 2020 dal Tribunale di Termini Imerese, di condanna alla pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 400,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), poiché circolava alla guida dell'autovettura Alfa 156 in stato di ebbrezza alcolica, con l'aggravante di aver commesso il fatto nella fascia oraria notturna (alle ore 3.10 circa); fatto commesso in Valledolmo in data 29 marzo 2018.
2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censure già considerate e disattese dalla Corte ch Appello con corretto argomentare logico giuridico. Il motivo di ricorso risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione della condizione di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,89 gil alla prima prova e di 0,92 g/I alla seconda prova), superiore ai limiti di soglia, nonché delle modalità della condotta dell'appellante, consistenti nel condurre un'automobile, in una via principale e di notte, senza rispettare le regole ordinarie della circolazione stradale, determinando un elevato grado di pericolo per l'incolumità pubblica.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore