Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by ZAAOUAR RABII inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the low profit from hashish sales, but the court found his grounds generic and lacking specific criticism of the lower court's analysis. Consequently, the court determined the district judge's reasoning was coherent and not manifestly illogical given the actual transaction value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n.4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific comparison with the contested decision, and fail to provide a necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAOUAR RABII (CUI: 0322FLU) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 04/12/1980 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.ZAAOUAR Rabii ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Alessandria che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla cessione di sostanze stu- pefacenti del tipo hashish.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazioriale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'a rt.62 n.4 cod.pen. in ragione della speciale tenuità del lucro.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, tenuto conto della non speciale tenuità del corrispettivo pattuito e percepito per le cessioni (cento euro).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi