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Ordinanza — n. 4034/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding drug trafficking recidivism and sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by PAPA Samba Diaw inadmissible, confirming the lower courts' finding of liability for drug trafficking. The appellant argued against the application of recidivism and sentencing aggravation, but the court found the first-instance decision supported by a complete argumentative apparatus satisfying motivational obligations. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that a criminal judgment is not subject to cassation review if it is supported by a complete argumentative apparatus that fully satisfies the obligation of motivation regarding the determination of the sanction.

Parole chiave

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drug trafficking recidivism sentencing aggravation lack of merit appeal motivational obligation Cassazione inadmissibility ammissione del pubblico ministero in dubio pro debitore gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità del precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R.
Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità del precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R.
Art. 99 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità del precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R.
art. 99 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA SAMBA DIAW nato 11 10/07/1993 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.11 ricorso di PAPA Samba Diaw avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 del Tribunale di Torino, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità del precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, della commissione di reati di diversa natura e l'intervenuto arresto per fatti della stessa specie, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid