Recourse against second-instance drug trafficking sentence dismissed due to sufficient sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the recourse by Coly Bonofe inadmissible, affirming the lower court's decision on drug trafficking charges. The appellant argued against the applied recidivism and sentencing, but the Court found the first and second-instance judges provided a complete and logical argumentative basis for their punitive measures. Consequently, the Court ruled that the decision met all motivational requirements and fell outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal recourse is inadmissible when the challenged judgment is supported by a complete argumentative apparatus satisfying the obligation of motivation regarding the determination of the sanction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLY BONOFE (CUI 0330VLA) nato il 25/05/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso di COLY Bonofe avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen.
Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside, te