Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing as generic grounds barred by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ramli Azzedine and Faou Houssam inadmissible regarding their plea bargain sentencing. The applicants argued for violation of law and motivational defects, but the court found these grounds generic and excluded under the Orlando reform. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma II bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are limited to legal qualification, penalty illegality, and consent vices; generic grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAMLI AZZEDINE (CUI 04354KC) nato il 10/02/1993 FAOU HOUSSAM nato il 11/04/1999 avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOdato avviy6 alte parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RAMLI Azzedine e FAOU Houssam ricorrono avverso la sentenza del Tribu- nale di Lecco che ha loro applicato, su richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata in relazione al reato di detenzione di non modiche quantità di stupefacente di tipo eroina, cocaina e ha- shish.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità a fronte di iter motivazionale del tutto apparente.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatarnente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiarnento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilAiLricorsà, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore