Italian court dismisses appeal against drug conviction for insufficient sentencing reductions and confiscation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for heroin possession and sentencing. The appellant argued that sentencing reductions were insufficient and that the monetary confiscation lacked justification. The court rejected these claims, noting the trial judge adequately reasoned the sentence based on statutory minimums and the severity of the criminal environment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.; Art. 240 bis c.p.: The appellate court's failure to recognize generic mitigating circumstances to the fullest extent does not render a judgment inadmissible if the penalty is proportionate to the criminal gravity and the reasoning is logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANYANWU PATRICK CHIKA nato il 15/03/1976 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data e • la Corte d'appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto ANYANWU Patrick Chika colpevole del reato di concorso nella detenzione di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio, in particolare in relazione alla esiguità dele riduzioni operate in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro.
3. Considerato che il primo motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, afferisce all'onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del fatto che la pena è stata parametrata su criteri edittali improntati al minimo e che le circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, hanno comportato una sensibile riduzione della pena edittale, in termini del tutto coerenti con i criteri informatori sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in relazione all'onere motivazionale richiesto sul punto, coerentemente orientato a valorizzare lo spessore criminale del prevenuto e il suo collegamento con ambienti malavitosi di assoluto spessore; considerato che, in relazione al secondo motivo di ricorso, la confisca è stata logicamente giustificata da profili di sproporzione tra il denaro rinvenuto nella sua disponibilità e l'assenza di profili reddituali, nel rispetto dei principi dettati dall'art.240 bis cod.pen.
4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro