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Ordinanza — n. 4025/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding non-punishment grounds as waived by defendant's plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4025/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the second-instance judgment, arguing that the court failed to explicitly rule on the non-existence of the offense under Article 129. However, the court held that the appellant had waived these specific grounds by agreeing to the sentence in the appellate settlement, rendering such complaints preclusive in the final appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals regarding waived grounds of non-punishment or lack of factual assessment are inadmissible when the defendant has accepted the penalty in the second instance.

Parole chiave

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waiver of non-punishment appellate plea agreement Article 129 criminal code Article 599-bis procedure inadmissible appeal preclusive effect Corte di Cassazione verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a BARLETTA il 24/05/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1. BRUNO Giuseppe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in relazione ad una mancata pronuncia ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., con particolare riferimento al riconoscimento della in- sussistenza del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in ap- pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ri- corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento proces- suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Il fatto è stato inoltre qualificato ai sensi dell'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 e la destinazione dello stupefacente all'uso personale è smentita dalla stessa contestazione contenuta nell'imputazione ove risulta essere stato accertato un atto di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edit- tali improntati al minimo.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle auArr-1.,orm spese processuali e della somma di euro tfllfl in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14/12/2023 Il Consigliere e