Criminal appeal dismissed for inadmissibility; recidivism applied due to aggravated social danger from fleeing without license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Carbonaro inadmissible, upholding the lower court's application of recidivism. The appellate court correctly identified that Carbonaro's specific conduct—fleeing at high speed without a license or insurance after being caught with burglary tools—demonstrated increased social danger. Consequently, the court rejected the arguments regarding the recidivism application and ordered Carbonaro to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63 c.p.; Art. 10 c.p.: Recidivism is established not merely by the existence of prior convictions but by the specific conduct revealing increased social danger, such as fleeing without a license or insurance, which proves persistent criminality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARO ANTONINO nato a PATERNO il 14/06/1994 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Antonino Carbonaro reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato la applicazione della recidiva non limitandosi a registrare la sussistenza dei precedenti penali I per reati contro il patrimonio), ma evidenziando che la specifica condotta (fuga a velocità elevata con l'auto, peraltro senza patente di guida e senza assicurazione) attuata per sottrarsi, con grave pericolo per l'incolumità non soltanto sua e dei militari che lo inseguivano (dopo averlo colto a detenere arnesi da scasso) ma anche dei passanti, prova una sua accresciuta pericolosità sociale manifesta dalla pervicacia nel delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente N