Criminal appeal dismissed for inadmissibility; defendant's appeal against conviction for theft declared unfounded by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Melina Cocuzza inadmissible and ordered her to pay legal costs. The appellate court had already confirmed Cocuzza's criminal responsibility for theft under Article 385 of the Penal Code, noting she was not found at her home during house arrest. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, citing established jurisprudence that the lower court's reasoning lacked logical flaws or factual errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and the appellate court's reasoning is free from logical errors or factual contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCUZZA MELINA nato a CATANIA il 18/02/1974 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Melina Cocuzza contesta in termini manifestamente infondati la motivazione con la quale, sulla base di peri:inenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 385 cod. pen. registrando, nella linea della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, come risulta incontroverso, l'imputata non fu trovata dai Carabinieri nella abitazione preso la quale era collocata agli arresti domiciliari; ritenuto che con idonea motivazione la Corte di appello ha disconosciuto le circostanze attenuti generiche rilevando l'assenza di fattori di attenuazione della gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente