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Ordinanza — n. 3987/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to habitual conduct and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Badran inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The court reasoned that the trial court correctly identified the habitual nature of the defendant's conduct based on two prior specific criminal records and the significant economic and health risks posed by the 8 grams of heroin involved. Furthermore, the conviction for recidivism was properly applied considering not only the specific prior offenses but also the defendant's previous resistance to a public official and attempted flight, which demonstrated a consolidated and aggravating tendency to offend.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: The court may reject an appeal when the lower court's exclusion of leniency based on habitual conduct and recidivism is supported by sound reasoning regarding the gravity of the offense and the defendant's behavioral pattern.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism application habitual criminal conduct appeal inadmissibility tendency to offend dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
309/1990, con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la abitualità della condotta stanti i due precedenti penali specifici; ritenuto che la Corte ha motivatamente escluso la circostanza attenute ex art. 62 n.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADRAN MOHAMED nato il 20/10/1963 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; A Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Mohamed Badran riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti 3iuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la abitualità della condotta stanti i due precedenti penali specifici; ritenuto che la Corte ha motivatamente escluso la circostanza attenute ex art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando la rilevanza (in termini sia economici sia di rischio per la salute) dello spaccio di 8 grammi di eroina; ritenuto che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva non è derivata esclusivamente dalla considerazione dei precedenti penali (specifici) ma anche dalla precedente resistenza a pubblico ufficiale e dal tentativo di fuga in occasione del rato per il quale si procede non irragionevolmente valutandosi lo stesso come espressione di consolidata, e ingravescente inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglieir estensore Il Près ente