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Ordinanza — n. 3983/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; leaving home during home detention violates Art. 385 Penal Code without justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Giordano inadmissible, upholding his conviction for violating home detention conditions. The court found that leaving the designated residence without valid justification constitutes a crime under Article 385 of the Penal Code, a principle already thoroughly examined by the lower courts. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 386 c.p.: Leaving the place of home detention without valid justification constitutes a crime, and such violations are not excused by mere procedural errors in the appeal.

Parole chiave

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home detention violation Article 385 Penal Code criminal appeal inadmissibility procedural costs fine fund payment allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 386 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MAURIZIO nato a CATANIA il 01/01/1996 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Maurizio Giordano riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna la Corte ha correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in base al quale qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari integra il reato ex art. 385 cod. peni in assenza, come nella fattispecie, di valide cause di giustificazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consigliere estensore Il Piesidente