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Ordinanza — n. 3982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIT ABDELAZIZ (CUI 01HYXT6) nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli Abdelaziz Chtit riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inchiesta per reati di droga dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di eroina fabbricazione di stupefacenti sostanze soggette a restrizione esame dell'alito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIT ABDELAZIZ (CUI 01HYXT6) nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli Abdelaziz Chtit riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prl ente