Ordinanza — n. 3982/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIT ABDELAZIZ (CUI 01HYXT6) nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli Abdelaziz Chtit riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHTIT ABDELAZIZ (CUI 01HYXT6) nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore dli Abdelaziz Chtit riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 con adeguata motivazione la Corte ha valutato sufficiente il narcotest per la prova del reato valorizzando la suddivisione in dosi della sostanza (cocaina nella quantità di grammi 0,34 + 4,69 + 30,87 in 8 involucri e le sue modalità di occultamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prl ente