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Ordinanza — n. 3980/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as lower court correctly addressed prior arguments regarding public nature of threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Pasquale Pais inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the defense's arguments regarding the nature of the threats made in prison. The appellate court confirmed that the offensive expressions were audible to multiple agents and detainees, validating the conviction under Article 341-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the defense merely repeats arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of prior arguments Article 341-bis Penal Code threats in prison setting court costs and fine reati contro la tranquillità pubblica espressioni sconvenienti oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAIS FEDERICO PASQUALE nato a ALGHERO il 02/11/1973 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Federico Pasquale Pais riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 341-bis cod. pen., la Corte di appello ha precisato che espressioni indubbiamente offensive e minatorie le offese e le minacce all'assistente capo Sancis descritte nell'imputazione erano udibili da una pluralità di agenti e detenuti nel carcere (p.6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurd tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pke idente