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Ordinanza — n. 3979/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3979/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3979/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN YUMING nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Yuming Guan_ riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello ha escluso che la droga (grammi 5,94 di ketamina e grammi 1,94 di exstasy) fosse detenuta dal ricorrente per uso esclusivamente personale evidenziando l'eterogeneità delle sostanze, la loro suddivisone in dosi occultate nelle mutande, il possesso di 1320 euro in contanti, la presenza del ricorrente (già noto agli inquirenti per precedenti di polizia specifici) in un locale pubblico dove è agevole lo spaccio; ritenuto che con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la qualità e la quantità di droga detta, le modalità della condotta e, su queste basi, ha giustificato anche l'applicazione di una pena peraltro non molto distante dai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3979/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello ha escluso che la droga (grammi 5,94 di ketamina e grammi 1,94 di exstasy) fosse detenuta dal ricorrente per uso esclusivamente personale evidenziando l'eterogeneità delle sostanze, la loro suddivisone in dosi occultate nelle mutande, il possesso di 1320 euro in contanti, la presenza del ricorrente (già noto agli inquirenti per precedenti di polizia specifici) in un locale pubblico dove è agevole lo spaccio; ritenuto che con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la qualità e la quantità di droga detta, le modalità della condotta e, su queste basi, ha giustificato anche l'applicazione di una pena peraltro non molto distante dai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze confisca dei proventi di reato consumo di canapa spese di detenzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUAN YUMING nato il 15/03/1994 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Yuming Guan_ riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, senza incorrere in manifeste illogicità la Corte d'appello ha escluso che la droga (grammi 5,94 di ketamina e grammi 1,94 di exstasy) fosse detenuta dal ricorrente per uso esclusivamente personale evidenziando l'eterogeneità delle sostanze, la loro suddivisone in dosi occultate nelle mutande, il possesso di 1320 euro in contanti, la presenza del ricorrente (già noto agli inquirenti per precedenti di polizia specifici) in un locale pubblico dove è agevole lo spaccio; ritenuto che con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la qualità e la quantità di droga detta, le modalità della condotta e, su queste basi, ha giustificato anche l'applicazione di una pena peraltro non molto distante dai minimi edittali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso