Cassation court dismisses appeal against conviction for drug offenses, rejecting arguments regarding minor facts and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Mirisciotti inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug-related crimes. The appellant argued for leniency based on the exclusion of minor facts and the nature of his conduct, but the appellate court had already thoroughly addressed these points. The supreme court affirmed that the conviction was legally sound because the defendant committed the offense while on home detention for other drug crimes and possessed significant quantities of substances, demonstrating ongoing criminal associations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 74, d.P.R. n. 309/1990; Art. 360, c.p.p.: The court rejects an appeal when the lower court has adequately motivated the exclusion of minor facts and the conviction remains consistent with the defendant's overall conduct and prior criminal associations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRISCIOTTI GIANLUCA nato a REGGIO CALABRIA il 14/11/1989 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, con i successivi motivi aggiunti, presentato dal difensore di Gianluca Mirisciotti riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel conferma re la condanna per il reato ex art. 73, comma , d.P.R. n. 3/990, la Corte ch appello ha adeguatamente motivato l'esclusione del. fatto di lieve entità disciplinato dall'art. 73, comma 5, ci.P.R. n. 309/1990 considerando la condotta nel complesso dei suoi connotati e rimarcando che il ricorrente ha commesso il reato mentre stava agli arresti domiciliari per delitti in materia di stupefacenti e per la partecipazione a una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ha detenuto per la cessione rilevanti quantità di sostanze stupefacenti di natura diversa così palesando anche il permanere di rapporti con ambienti delinquenziali in grado di fornirgli e recapitargli la sostanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pridente