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Ordinanza — n. 3977/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court correctly denied generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3977/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Ferro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court in Palermo had already rejected the request for generic mitigating circumstances, citing the appellant's prior criminal record which included a specific offense. The court ruled that the lower court correctly identified the most serious prior offense under the relevant statute, justifying the denial of leniency.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; When a defendant has a prior criminal record including a specific offense, the court must identify the most serious prior offense to deny generic mitigating circumstances, and such reasoning precludes successful cassation appeals.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 inadmissible appeal criminal record assessment procedural inadmissibility asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO ALESSIO nato a CASTELVETRANO il 20/06/2000 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Alessio Ferro riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali, fra i quali uno specifico e che correttamente ha individuato nel reto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto del presente procedimento, quello più grave rispetto all'analogo reato ex art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/1990, per il quale furono concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto di precedente sentenza irrevocabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente