Cassation court dismisses appeal as lower court correctly denied generic mitigating circumstances due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessio Ferro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court in Palermo had already rejected the request for generic mitigating circumstances, citing the appellant's prior criminal record which included a specific offense. The court ruled that the lower court correctly identified the most serious prior offense under the relevant statute, justifying the denial of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; When a defendant has a prior criminal record including a specific offense, the court must identify the most serious prior offense to deny generic mitigating circumstances, and such reasoning precludes successful cassation appeals.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO ALESSIO nato a CASTELVETRANO il 20/06/2000 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Alessio Ferro riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali, fra i quali uno specifico e che correttamente ha individuato nel reto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per il quale non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto del presente procedimento, quello più grave rispetto all'analogo reato ex art. 73, comma, 5 d.P.R. n. 309/1990, per il quale furono concesse le circostanze attenuanti generiche, oggetto di precedente sentenza irrevocabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente