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Ordinanza — n. 3976/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for escape from home detention citing prior criminal record and location of arrest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3976/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Arena inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape from home detention. The court reasoned that the first-instance judges correctly rejected the defense's arguments by highlighting the defendant's extensive criminal history and the fact he was caught in a different municipality with accomplices. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 3, cod. pen.; Art. 600, comma 1, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court adequately refutes the defense's claims by considering the defendant's prior record and the specific circumstances of the escape, thereby confirming the conviction without error.

Parole chiave

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escape from home detention inadmissible appeal prior criminal record procedural costs Cassazione ordinanza partenza illegale aiuto all'evasione di detenuti allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 3, cod. pen.
Art. 600, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA DAVIDE nato a PIAZZA ARMERINA il 07/02/1987 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;30731/23 Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Arena Davide riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna ex art. 385, comma 3, cod. pen., per evasione dal luogo di detenzione domiciliare, con adeguata motivazione ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando i plurimi precedenti penali del ricorrente e la circostanza che egli fu sorpreso nel territorio di un comune diverso da quello di residenza e in compagnia di altri soggetti; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier estensore il Prsdente