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Ordinanza — n. 3975/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to provide specific arguments on voluntary departure and necessity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vittorio Ranucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly examined the defense's arguments regarding the voluntary nature of the suspect's removal and the absence of a state of necessity, rejecting these claims without specific justification. The Supreme Court found the new submissions insufficient to overcome the prior judicial reasoning, ruling that the appeal did not meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing new, specific, and convincing legal reasoning to overturn the previous decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility state of necessity defense voluntary departure requirement Court of Cassazione review procedural exhaustion of arguments aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute partenza volontaria

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANUCCI VITTORIO nato a NAPOLI il 13/01/1982 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Vittorio Ranucci riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che non si confronta con l'adeguata argomentazione con cui la Corte di appello nel confermare la condanna ex art. 385 cod. pen. ha spiegato perché l'allontanamento dell'imputato deve ritenersi avvenuto del tutto volontariamente e in assenza di uno stato di necessità peraltro meramente e del tutto genericamente addotto; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr'e idente