Cassation court dismisses appeal as lower court correctly rejected false crime report regarding broken window. Appeal deemed inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Kihal Abdelouadou inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's dismissal of his claim, but the court found his arguments were already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Florence. The court ruled that the appellant's false report to a public official about being injured by glass shards, when he actually kicked a restaurant window, constituted a crime that the lower court correctly identified and dismissed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 635 c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or sufficient reasoning to overturn the previous decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KIHAL ABDELOUADOUD nato il 14/04/1998 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di El Kihal_riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che non si confronta con l'adeguata argomentazione con cui la Corte di appello ha rawisato il reato ex art. 635 cod. pen. osservando che l'imputato riferendo (seppure falsamente) al medico del pronto soccorso che lo curò di essere stato lesionato con schegge di vetro da persone ignote denunciò un fatto di reato a un incaricato di pubblico servizio che aveva l'obbligo di riferirne alla autorità giudiziaria, sicché avrebbe potuto derivarne l'attivazione di un procedimento se, nel frattempo, gli agenti di Polizia non avessero accertato un diverso andamento dei fatti (in realtà l'imputato aveva sferrato un calcio, frantumandola, contro la vetrina di un ristorante); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il sidente