Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3973/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, upholding lower court's finding of renewed social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Osman Ture inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the defense's arguments, noting that Ture's numerous prior drug offenses were chronologically close to the current charge. Consequently, the court affirmed that these facts demonstrated a consolidated propensity for drug trafficking and renewed social danger, validating the recidivism application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: When prior offenses are chronologically close to the current crime, they demonstrate a consolidated propensity for the specific offense, confirming renewed social danger and justifying the application of recidivism provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application renewed social danger chronological proximity drug trafficking propensity inadmissible appeal penal recidivism consolidated propensity recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURE OSMAN nato il 01/01/1922 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Osman Ture riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte di appello nel motivare l'applicazione della recidiva non si è limitata a rilevare la presenza di numerosi specifici precedenti penali ma ha anche considerato che alcuni di questi sono cronologicamente non distanti dal reato per il quale si procede sicché la commissione di quest'ultimo consolidando la propensione dell'imputato allo spaccio di sostanze stupefacente esprime una rinnovata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier stensore Il Fiì,e idente