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Ordinanza — n. 3970/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3970/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ibrahimi Senad inadmissible. The lower court had already rejected the defendant's arguments regarding mitigating circumstances and the intensity of his intent. The Supreme Court found the appeal merely repeated these disallowed points without new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 370 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected by the court of appeal without presenting new legal grounds or a different interpretation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated arguments criminal procedure Court of Cassazione lack of novelty scemata imputabilità falsa testimonianza inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 370 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI SENAD nato a VERONA il 15/08/1975 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di lbrahimi lriproduce deduzioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di medio e, in particolare, che non si confronta con l'argomentazione con cui la Corte di appello ha confermato la condanna ex art. 368 cod. pen. del ricorrente ravvisandone la responsabilità, ma si risolve in una generica negazione della sua validità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la particolare intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preisidente