Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant condemned to pay procedural costs and fine under Art. 616 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Abdelilah Jarmouni, formally withdrew the appeal on September 5, 2023. Although the defense initially filed the appeal against the Florence Court of Appeal's judgment, the withdrawal rendered the proceeding moot. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine, reasoning that Article 616 of the Code of Criminal Procedure applies this sanction to all causes of inadmissibility, including withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The withdrawal of a cassation appeal constitutes a cause of inadmissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, mandating the payment of procedural costs and a monetary fine to the fine fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI ABDELILAH ( CUI 04V4UL3 ) nato il 13/08/1994 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che, con dichiarazione del 5 settembre 2023 trasmessa dalla Direzione die carcere presso il quale è detenuto, Abdeililh Jarmouni ha rinunciato al ricorso in cassazione presentato dal suo difensore contro la sentenza n. 3950 della Corte di appello di Firenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere stensore Il sidente