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Ordinanza — n. 3963/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling the lower court correctly applied statutory minimums and mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3963/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Massimiliano Assisi inadmissible due to generic and unsubstantiated claims regarding sentencing errors. The appellant argued the penalty was not aligned with the statutory minimum, yet the Court of Appeal had confirmed the first-instance sentence of one year and subsequently reduced it to eight months by applying generic mitigating circumstances. The Court rejected the appeal because the lower court's decision was factually accurate and legally sound, finding no valid ground for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal alleging a violation of the statutory minimum in sentencing is inadmissible if the lower court correctly applied the minimum and reduced the penalty through valid mitigating circumstances, as the claim lacks specific factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory minimum penalty generic mitigating circumstances sentencing error claim Cassation procedure attenuazione della pena riduzione della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSISI MASSIMILIANO nato a PALERMO il 14/10/1978 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Massimiliano Assisi deduce in termini del tutto generici vizio di motivazione nella quantificazione di una pena non aderente al minimo edittale, mentre la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che in realtà ha determinato la pena nel minimo edittale (un anno) e l'ha poi anche ridotta (a otto mesi) concedendo le circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere stensore Il Pcidente