Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to appellate court's discretionary denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Randazzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellate court had already denied generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal history, recidivism, and the severity of his illegal drug possession. The cassation court upheld this decision, finding the lower court's exercise of discretionary power was sufficiently motivated and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: When an appellate court explicitly justifies the denial of generic mitigating circumstances through a discretionary assessment of criminal history and recidivism, the cassation court must declare the subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO GIUSEPPE nato a PALERMO il 07/10/1976 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Randazzo Giuseppe risulta manifestamente infondato perché la Corte di appello con specifica motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penale dell'imputato, e l'applicazione della recidiva, considerando la progressione del ricorrente nell'attività criminosa rivelata dalla sua ingravescente pericolosità stante la gravità del detenzione illecita di sostanze stupefacenti per la quale si procede, caratterizzata dalla significativa quantità delle stesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pridente