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Ordinanza — n. 3960/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new arguments on recidivism justification were not raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3960/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Migliaccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that the defense's new arguments regarding the justification for applying recidivism were not included in the appellate act, which only requested generic mitigating circumstances. Consequently, the court ruled that these substantive issues were already examined by the lower courts and could not be raised for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments concerning the justification for applying recidivism that were not raised in the appellate act are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism justification new arguments first instance appellate act contents procedural time limits responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZ'A sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO CARMELO nato a PALERMO il 22/02/1989 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Carmelo Migliaccio pone questioni vagliate dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la gravità e le modalità della evasione e i precedenti penali dell'imputato; rilevato che le deduzioni concernenti la giustificazione della applicazione della recidiva non erano presenti nell'atto di appello con il quale è stata chiesta soltanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche per bilanciare gli effetti della applicazione della recidiva sicché non sono in questa sede ammissibili; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 li Consigli e estensore FI Pre idente