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Ordinanza — n. 3950/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to address specific sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3950/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Benito Marino inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Marino's defense challenged the defendant's responsibility and sentence but offered only generic objections without engaging with the specific reasoning of the Palermo Court of Appeal. The court rejected the appeal because the arguments were apodictic and failed to demonstrate any logical flaws in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must specifically address the grounds of the contested judgment; generic or abstract objections without concrete analysis of the decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments failure to engage procedural costs Cassazione ordinanza azione intesa alla dichiarazione di responsabilità legittimazione a contestare licenza legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO BENITO nato a PALERMO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Benito Marino contesta in termini del tutto apodittici e generici la responsabilità dell'imputato e la stessa determinazione della pena senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata o indicarne manifeste illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il PTsidente