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Ordinanza — n. 3949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lower court correctly found facts and applied criminal law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Isabella Amato inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim of minor offense severity, citing the defendant's dangerous car escape through a busy city center and her numerous prior criminal records. The Supreme Court upheld this decision, noting that the appellant's arguments merely repeated points already thoroughly examined and dismissed by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on a correct assessment of facts and a proper application of law regarding the gravity of the conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility dangerous driving escape prior criminal records procedural costs award Cassazione Roma delitto di fuga aiuto all'evasione di detenuti guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ISABELLA nati a CANICATTI il 19/02/1987 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Isabella Amato riproduce deduzioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziando la gravità della condotta ex art. 337 cod. pen. attuata con una pericolosa fuga in automobile per le vie del centro della città in un orario di traffico automobilistico da parte di soggetto peraltro con numerosi precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier' estensore Il POsidente