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Ordinanza — n. 3946/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, upholding criminal liability for drug trafficking under specific statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Pio Cosenza inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's defense was rejected because it merely challenged the appellate court's reasoning in generic terms without providing specific grounds. The court ruled that the lower court's confirmation of liability for drug trafficking was based on relevant precedents and did not exhibit manifest illogicality.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; 81 cod. pen.: An appeal contesting a criminal conviction on generic grounds without specific factual or legal arguments is inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug trafficking liability inadmissible appeal manifest illogicality criminal procedure law Corte di Cassazione costs and fine allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Art. 81 cod. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENZA ALESSIO PIO nato a PALERMO il 12/10/1999 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Alessio Pio Cosenza contesta in termini del tutto generici la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 81 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prqidente