Cassation court dismisses appeal against habitual recidivism finding generic intent sufficient for escape conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Calcagno inadmissible, upholding the lower court's conviction for habitual recidivism. The appellate court correctly established that generic intent was proven by Calcagno's escape from electronic home arrest to purchase cigarettes, while rejecting the claim of minor offense due to his repeated specific recidivism. Consequently, the appeal was dismissed, and Calcagno was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court holds that generic intent is sufficient for escape convictions and that repeated specific recidivism precludes the application of the minor offense provision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO DOMENICO nato a PALERMO il 06/07/1981 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Domenico Calcagno riproduce deduzioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha adeguatamente motivato circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 385 cod. pen., correttamente rimarcando che al riguardo è sufficiente il dolo generico reso evidente dal fatto che l'imputato evase dalla abitazione in cui doveva restare agli arresti domiciliari (peraltro con un dispositivo elettronico di controllo) per andare a comprare delle sigarette; ritenuto che non illegittimamente nella sentenza impugnata la particolare tenuità del fatto è stata disconosciuta rilevando una recidiva reiterata e specifica che fa configurare come abituale il comportamento, così da escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier estensore Il Presidente