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Ordinanza — n. 3943/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error due to miscalculation of mitigating circumstances reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Giuseppe Lunetta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lunetta argued that the Court of Appeal erred in calculating the penalty by failing to apply the maximum reduction for generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, finding the appellate court's exercise of its discretionary power regarding the reduction amount was legitimate and consistent with the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's exercise of discretionary power in determining the extent of reduction for generic mitigating circumstances is legitimate even if it does not reach the maximum possible reduction, rendering appeals based solely on such calculation errors inadmissible.

Parole chiave

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Art. 133 cod. pen. generic mitigating circumstances sentencing discretion penal reduction calculation inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNETTO GIUSEPPE nato a PARTINICO il 16/12/1974 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Giuseppe Lunetta deduce una violazione dell'art. 133 cod. pen.,per erroneo calcolo della pena applicata ,che neanche nei calcoli relativi alla determinazione della pena trova corrispondenza nei contenuti della sentenza con cui la Corte di appello ha confermato quella di primo grado e, con specifica motivazione dell'esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha legittimamente applicato non nel massimo la riduzione connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglier/e e tensore Il Presidente