Cassation court dismisses appeal as lower court correctly reduced sentence below statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Agata Rita Pappalardo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of recidivism and reduced the sentence to nine months and €300, which the Cassation Court found to be significantly lower than the statutory average under Article 334 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 comma 2 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, particularly when the lower court's sentence reduction is substantively correct and below the statutory average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO AGATA RITA nato a MESSINA il 17/06/1966 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di Agata Rita Pappalardo riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, in particolare, che, dopo avere escluso la recidiva applicata con la sentenza di condanna in primo grado, la Corte di appello ha ridotto la pena rideterminandola in misura (nove mesi di reclusione e euro 300 di multa) largamente inferiore alla media edittale della pena prevista dall'art. 334, comma 2, cod. pen. (Sez. 6, n. 747 del 07/12/2021, Branca, non mass.;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prgidente