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Ordinanza — n. 3938/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and violation of recidivism rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Ziccardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected as generic and repetitive of arguments already dismissed by the lower court, while the second ground was found manifestly unfounded because it contradicted the statutory prohibition on balancing generic mitigating circumstances against recidivism under Article 69 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.

Regesto Legislator

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.; The appeal is inadmissible if based on generic grounds or if it attempts to balance generic mitigating circumstances against recidivism, which is expressly prohibited by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism prohibition mitigating circumstances Article 69 Penal Code procedural costs Cassation jurisdiction rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 69, fourth comma, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICCARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/11/1955 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ziccardi Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ritenuto bilanciamento in termini equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo, dal momento che la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il