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Ordinanza — n. 3937/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revision request rejection due to lack of special power of attorney for defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3937/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, a defense lawyer, challenged the lower court's rejection of a revision request filed by his client's brother, arguing for a violation of law and lack of reasoning. The court ruled that the request was inadmissible because the lawyer lacked a special power of attorney, as the statutory provision allows only the defendant's own counsel to file such personal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 3, cod. proc. pen.; The request for revision is inadmissible when filed by a defense counsel without a special power of attorney, as the right to appeal is strictly personal to the defendant's own counsel.

Parole chiave

Generato dall'IA
revision request special power of attorney defense counsel legitimacy defect personal right appeal Cassazione ordinanza criminal procedure code difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
art. 634 cod. proc. pen
Letto il ricorso di proposto dal difensore di Gjini Gentian, fratello del condannato Gjini Skerdian, avverso la declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione ex art. 634 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di Giorgio
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI GENTIAN nato a ELBASAN( ALBANIA) il 25/04/1984 nel procedimento a carico di: GJINI SKERDIAN nato in Albania il 08/11/1990 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di proposto dal difensore di Gjini Gentian, fratello del condannato Gjini Skerdian, avverso la declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione ex art. 634 cod. proc. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente rilevato il difetto di legittimazione del difensore privo di procura speciale a presentare richiesta di revisione e non ha richiesto la regolarizzazione dell'atto di nomina poiché, secondo il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato - mentre nella specie si trattava di impugnazione del difensore di un prossimo congiunto - trovando la limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di Giorgio, Rv. 276223 - 01); considerato che, stante il difetto di legittimazione a impugnare, le restanti censure, comunque, attinenti a una rivisitazione del giudizio di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, rimangono assorbite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore I