Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for attempted robbery, citing procedural preclusion and established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a different factual reconstruction of the robbery charge, but the court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or challenge the lower court's logical reasoning. Furthermore, the court found the second ground challenging the classification of the crime as attempted rather than consummated to be baseless, relying on settled jurisprudence regarding the elements of robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating evidence or testing the logical soundness of the lower court's reasoning; the classification of robbery as consummated requires only the deprivation of control over the property, not its acquisition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAPI ELTON CUI 021NJGZ nato il 01/08/1980 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arapi Elton; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta nel delitto di rapina impropria contestato, prospettando una diversa ricostruzione storica del fatto, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da illogicità manifesta, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 5); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere este