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Ordinanza — n. 3934/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based criticism lacks legal merit and fails to challenge the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3934/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Kassbawe Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground for appeal alleged a violation of law and lack of motivation regarding the criminal liability for robbery, but the court found these arguments were merely factual reiterations already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required for a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds consist solely of factual criticism or apparent arguments that do not constitute a specific, reasoned legal challenge to the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual criticism lack of legal merit criminal liability robbery conviction Corte di Cassazione procedural inadmissibility doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSBAWE MOHAMED nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kassbawe Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è fondato su profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6), dovendo questi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre t- nte