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Ordinanza — n. 3933/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for specific errors regarding subjective and objective elements of the crime, but the Court found these grounds generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the required specificity and critical engagement with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic and non-specific grounds that merely repeat reasons already examined and rejected by the court of appeal without providing new specific arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-specific arguments repetitive reasoning Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 360 n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 03/7/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAMARA PAOLO nato a LOCRI11 11/12/1986 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Palamara Paolo; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione rispettivamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo e della configurabilità della ricettazione in presenza del concorso nel reato presupposto, sono privi di specificità perché sono fondati su generici profili di censura che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, invero, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore DrPnSiTATA Il Pr