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Ordinanza — n. 3932/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible discretionary merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific aggravating and mitigating circumstances, but the Court found the grounds generic and repetitive of arguments already rejected by the lower court. Furthermore, the appeal regarding the comparison of opposing circumstances was rejected as it constituted a discretionary merit evaluation unsuitable for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if based on generic and non-specific grounds that merely repeat reasons already examined by the court of appeal, and claims for review of discretionary merit evaluations are not permitted unless they involve arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds discretionary merit cassation review specificity requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 03/07/2007
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO MICHELE nato a NAPOLI il 07/02/1984 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Trovato Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma e al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché è fondato su generici profili di censura che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, invero, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore