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Ordinanza — n. 3931/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fiocco Umberto inadmissible, rejecting his claim that the imposed sentence was excessive. The court held that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code, requiring only general expressions like 'congruous' when the penalty is below the statutory average. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation rules that sentencing discretion belongs to the trial judge, who need only use general expressions such as 'congruous' or 'fair' when imposing a penalty below the statutory average, without providing a detailed rationale.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty appeal Penal Code articles legality jurisdiction court costs award adeguamento della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLOCCO UMBERTO nato a AVERSA il 05/10/1995 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fiocco Umberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine all'eccessività della pena irrogata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, fermo restando che quando la pena sia inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr